Tarquinia, ordinanza balneare: le regole per la stagione 2015

?????????????????????????????(f.e.) Limitazioni alla pesca, regole per le strutture balneari e per i bagnanti. Varata la nuova ordinanza comunale in materia di balneazione.

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Tarquinia; In tale periodo devono funzionare le strutture balneari, la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi nel mese di aprile e nel mese di ottobre.

Per quanto riguarda la pesca la norma è chiara: è vietato esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08,00 e le ore 20,00 con esclusione delle zone di spiagge libere non densamente frequentate e delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, eventualmente delimitate con idonea segnaletica. Per motivi di sicurezza rappresentati dalla presenza dei gavitelli di segnalazione, oggetto di possibili pericolosi contatti accidentali con risulta di attrezzature da pesca (ami, fili, piombi ecc.), tale divieto è esteso per tutto l’arco della giornata e per il solo periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto limitatamente alle spiagge in concessione alle strutture balneari. Inoltre è vietato lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi; condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio.

Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso, ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall’Autorità Marittima competente. Agli operatori balneari è fatto obbligo di attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con continuità, durante l’orario di apertura dalle ore 09,00 alle ore 19,00.